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La nuova normativa (Regolamento (CE) n.1019/2002 del 13/06/2002 entrato in vigore il 01/11/2003)
in materia di commercializzazione degli oli d'oliva riguarda gli oli di oliva destinati al
consumo diretto i quali cambiano innanzitutto denominazione e devono essere seguiti sempre,
in etichetta da una completa informazione sulla categoria dell'olio.
La prima importante novità riguarda gli imballaggi che devono essere della capacità massima di
5 litri per gli oli destinati al consumatore finale che dovranno avere una chiusura ermetica
che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione.
La regolamentazione, che è entrata in vigore il 01/11/2003, disciplina poi in maniera precisa
tutte quelle indicazioni che il confezionatore intende riportare in etichetta e che comunque pur
essendo facoltative devono comunque rispettare norme precise.
ALCUNE INDICAZIONI FACOLTATIVE
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L'indicazione dell'acidità è facoltativa e se utilizzata potrà figurare
solo se accompagnata dall'indicatore dell'indice dei perossidi del tenore in cere,
e dei valori spettro fotometrici (K232 e K270), determinati mediante l'applicazione
dei metodi ufficiali di analisi e l'esplicito riferimento che si tratta di "valori massimi
all'atto del confezionamento".
Tra le varie indicazioni facoltative abbiamo "estratto/ottenuto/prodotto a freddo" che è
riservata agli oli vergini ed extravergini, ottenuti con i corrispondenti processi estrattivi
che non superano la temperatura di 27 °C a condizione che i titolari dei frantoi siano
in grado di dimostrare e/o documentare, a richiesta, per ogni partita di olive lavorate, la
veridicità delle dichiarazioni.
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| LE ETICHETTE DEGLI EXTRAVERGINI |
| La denominazione di vendita |
Olio extra vergine d'oliva |
| L'informazione sulla categoria dell'olio: |
Olio di oliva di categoria superiore ottenuto
direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici. |
| Il quantitativo netto espresso in litri nelle seguenti capacità: |
0,10 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 - 3 e 5 litri |
| Il Nome o la Ragione Sociale e l'Indirizzo del produttore
oppure del confezionatore o di un venditore che risiede nella comunità. |
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| La Sede dello stabilimento di confezionamento o di produzione |
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| Il termine minimo di conservazione espresso con la seguente dicitura: |
da consumarsi preferibilmente entro il mese di ..... dell'anno .....
oppure da consumarsi entro la fine dell'anno. |
| Le condizioni per la conservazione: |
"conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore" |
| La raccomandazione: |
"non disperdere nell'ambiente dopo l'uso" |
| Il Lotto di confezionamento |
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| Regolamento (CE) n.1019/2002 del 13/06/2002 entrato in vigore il 01/11/2003. |
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